Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge disciplina gli interventi di ricostruzione dei beni immobili, delle infrastrutture e del tessuto produttivo, nonché del ripristino ambientale a seguito degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
      2. Principio ispiratore della presente legge è il coordinamento degli organi dello Stato e degli enti territoriali nella finalità comune di rendere la ricostruzione occasione di sviluppo economico e di miglioramento della qualità ambientale, anche quale forma di risarcimento nei confronti delle popolazioni colpite.
      3. Finalità della presente legge sono:

          a) contenere i tempi della gestione straordinaria;

          b) attuare gli interventi in un quadro di programmazione;

          c) garantire la pubblicità e la diffusione delle informazioni relative all'opera di ricostruzione;

          d) valorizzare il ruolo delle regioni e degli enti locali nell'attività di ricostruzione;

          e) realizzare una effettiva semplificazione amministrativa e del quadro delle competenze;

          f) tutelare il territorio e prevenire il rischio.

      4. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di calamità naturali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano

 

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compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.